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Statuto

ASSOCIAZIONE GENITORI BORGHETTO
Piazza Antonio Mantiero n.2
C.F. 90007870281
STATUTO APPROVATO IL 03/02/2022

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’ Associazione denominata: “Associazione Genitori Borghetto” con sede in Piazza Antonio Mantiero n. 2 nel Comune di San Martino di Lupari (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

  1. L’ Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Lo scopo principale dell’ Associazione è quello di promuovere la collaborazione tra i genitori degli alunni della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria di Borghetto e le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle reciproche competenze e dei ruoli, per il raggiungimento di obiettivi formativi di alta qualità. L’ Associazione si interessa di tutte le tematiche connesse al buon funzionamento della Scuola, con l’ovvia esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche per le quali si propone come supporto operativo ai Docenti, al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto. L’ Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 3 - (Soci)

  1. Sono ammessi all’ Associazione tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’ infanzia e alla scuola primaria di Borghetto. La richiesta di iscrizione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota Associativa.
  3. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
  4. L’ Associazione prevede l’ intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Soci onorari)

  1. Possono far parte dell’ Associazione, in qualità di soci onorari, persone che si siano distinte per particolari meriti acquisiti a favore dell’ Associazione.
  2. I soci onorari sono ammessi all’ Associazione dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’ Assemblea dei soci.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. In caso di assenza non è possibile farsi rappresentare da altri membri tramite delega.
  3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’ Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto.
  5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  6. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’ Associazione mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 8 giorni.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’ Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 7 - (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’ Associazione sono:
    • Assemblea dei soci,
    • Consiglio direttivo,
    • Presidente,
    • Vice-Presidente,
    • Segretario.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ Associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’ Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con qualsiasi mezzo (e-mail, sms, whatsapp ecc.) almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’ Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea dei soci approva il rendiconto economico-finanziario annuale.
  2. L’assemblea dei soci determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione.
  3. L’assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo.
  4. L’assemblea dei soci delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
  5. L’assemblea, in caso di scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori all’uopo incaricati.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di più del 50% dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’ Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci presenti in assemblea.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 ad un numero massimo di 10 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando è totalitario). Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
  3. Il Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’ assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

ART. 13 - (Compiti del Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’ assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’ Associazione e il rendiconto economico-finanziario.
  2. Il Consiglio direttivo fissa l’ importo della quota sociale annuale.
  3. Il Consiglio direttivo approva le richieste di iscrizione all’ Associazione.
  4. Il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
  5. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie mansioni ad uno dei suoi componenti, inoltre nell’ ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’ attività volontaria di cittadini anche non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART. 14 - (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti sottoponendoli entro 15 giorni a ratifica del Consiglio stesso.
  3. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 15 - (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da:
    • quote e contributi degli associati;
    • contributi di privati;
    • eredità, donazioni e legati;
    • altre entrate compatibili con la normativa in materia.
  2. L’ Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  3. L’ Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e/o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’ Associazione è annuale e decorre dal primo agosto di ogni anno fino al 31 luglio di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’ Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro il 30 Novembre successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’ Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10.
  2. L’ Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.