Statuto¶
ASSOCIAZIONE GENITORI BORGHETTO
Piazza Antonio Mantiero n.2
C.F. 90007870281
STATUTO APPROVATO IL 03/02/2022
ART. 1 – (Denominazione e sede)¶
- E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’ Associazione denominata: “Associazione Genitori Borghetto” con sede in Piazza Antonio Mantiero n. 2 nel Comune di San Martino di Lupari (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 - (Finalità)¶
- L’ Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Lo scopo principale dell’ Associazione è quello di promuovere la collaborazione tra i genitori degli alunni della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria di Borghetto e le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle reciproche competenze e dei ruoli, per il raggiungimento di obiettivi formativi di alta qualità. L’ Associazione si interessa di tutte le tematiche connesse al buon funzionamento della Scuola, con l’ovvia esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche per le quali si propone come supporto operativo ai Docenti, al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto. L’ Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
ART. 3 - (Soci)¶
- Sono ammessi all’ Associazione tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’ infanzia e alla scuola primaria di Borghetto. La richiesta di iscrizione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota Associativa.
- L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- L’ Associazione prevede l’ intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ART. 4 - (Soci onorari)¶
- Possono far parte dell’ Associazione, in qualità di soci onorari, persone che si siano distinte per particolari meriti acquisiti a favore dell’ Associazione.
- I soci onorari sono ammessi all’ Associazione dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’ Assemblea dei soci.
ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)¶
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- In caso di assenza non è possibile farsi rappresentare da altri membri tramite delega.
- I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’ Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)¶
- Il socio può recedere dall’ Associazione mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 8 giorni.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’ Associazione.
- L’esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 7 - (Organi sociali)¶
- Gli organi dell’ Associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Vice-Presidente,
- Segretario.
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 8 - (Assemblea)¶
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ Associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’ Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con qualsiasi mezzo (e-mail, sms, whatsapp ecc.) almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’ Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9 - (Compiti dell’Assemblea)¶
- L’assemblea dei soci approva il rendiconto economico-finanziario annuale.
- L’assemblea dei soci determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione.
- L’assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo.
- L’assemblea dei soci delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- L’assemblea, in caso di scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori all’uopo incaricati.
ART. 10 - (Validità Assemblee)¶
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di più del 50% dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’ Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci presenti in assemblea.
ART. 11 - (Verbalizzazione)¶
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 12 - (Consiglio direttivo)¶
- Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 ad un numero massimo di 10 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando è totalitario). Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- Il Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’ assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
ART. 13 - (Compiti del Consiglio direttivo)¶
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’ assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’ Associazione e il rendiconto economico-finanziario.
- Il Consiglio direttivo fissa l’ importo della quota sociale annuale.
- Il Consiglio direttivo approva le richieste di iscrizione all’ Associazione.
- Il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
- Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie mansioni ad uno dei suoi componenti, inoltre nell’ ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’ attività volontaria di cittadini anche non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
ART. 14 - (Presidente)¶
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti sottoponendoli entro 15 giorni a ratifica del Consiglio stesso.
- In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
ART. 15 - (Risorse economiche)¶
- Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- L’ Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- L’ Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e/o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario)¶
- Il rendiconto economico-finanziario dell’ Associazione è annuale e decorre dal primo agosto di ogni anno fino al 31 luglio di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’ Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro il 30 Novembre successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)¶
- L’eventuale scioglimento dell’ Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10.
- L’ Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale.
ART. 18 - (Disposizioni finali)¶
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.